Legge Ordinaria n. 894 del 10/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1949)
Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-1942.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque,  per  avere  venduto  all'estero  prodotti  serici, abbia
diritto  alle  quote di integrazione previste dal regio decreto-legge
219 maggio 1937, n. 1267, sostituito dalla legge 4 settembre 1940, n.
1517,  deve,  sotto  pena di decadenza, presentare all'Ente nazionale
serico  la  completa  documentazione  prescritta per il conseguimento
degli  anzidetti  benefici  entro  180 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
 

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