Legge Ordinaria n. 896 del 01/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1949)
Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1950, dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 32, relativo all'obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  disposizione  dell'art.  2  del  decreto legislativo 1 febbraio
1945,  n. 32, concernente la concessione di un premio per il recupero
delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia
a decorrere dal 31 dicembre 1950.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 dicembre 1949

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - GRASSI -
                                                    PELLA - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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