Legge Ordinaria n. 904 del 07/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1949)
Modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto
ai  pubblici  servizi  di telefonia ai sensi della legge 30 settembre
1920,  n. 1405, e successive modificazioni, e' stabilito, a decorrere
dal  1  gennaio 1948, nella misura del 19,30 per cento degli elementi
della  retribuzione percepiti dal personale in servizio e specificati
al successivo art. 3.
  Il contributo e' per quattro quinti a carico del datore di lavoro e
per  un  quinto  a carico del lavoratore ed e' attribuito, per l'1,40
per  cento  alla  ripartizione  e,  per  il  17,90  per  cento,  alla
capitalizzazione.
  Con  l'aliquota di contributo attribuito alla ripartizione si copre
annualmente  l'onere  riguardante  la  parte  di  pensione  dovuta al
pensionato  prima  della  entrata  in  vigore della presente legge, a
titolo  di  assegno  integrativo,  a  norma del decreto legislativo 1
marzo  1945,  n.  177,  e successive modificazioni ed estensioni e, a
titolo  di  assegno  temporaneo  di  contingenza, a norma del decreto
legislativo  29  luglio  1947, n. 689, nonche' l'onere riguardante la
concessione   della   indennita'   di  caropane  di  cui  al  decreto
legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.
  Con  la  stessa  aliquota  di  contributo si copre altresi', per le
pensioni  future, l'onere relativo ai titoli suddetti per la parte di
pensione  che  sarebbe spettata qualora fosse stata determinata sulla
base della retribuzione annua di lire 24.000.
  Con  l'aliquota  di  contributo  assegnata alla capitalizzazione si
copre  l'onere  relativo  alla  differenza  tra l'importo complessivo
della  pensione  determinata  in  base ai successivi articoli 4 e 5 e
quello di cui ai precedenti commi terzo e quarto.
  La  misura  del  contributo  sara'  variata  nel  caso  in cui alle
competenze  soggette  a  contributo  siano  apportate  variazioni  di
carattere  collettivo  superiori  nel complesso al 25 per cento delle
competenze in vigore alla data del 1 aprile 1948.
 

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