Legge Ordinaria n. 918 del 05/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 23 dicembre 1949)
Elevazione dell'importo massimo delle cambiali agrarie sottoscrivibili con croce segno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  elevato da L. 5000 a L. 100.000 l'importo stabilito dall'art. 7
del  regio  decreto-legge  29  luglio 1927, n. 1509, convertito nella
legge  5  luglio  1928,  n.  1760,  per  la  sottoscrizione  mediante
croce-segno delle cambiali agrarie.
  Restano  invariate  le  condizioni  e  le  modalita' previste dalla
predetta disposizione di legge.
 

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