Legge Ordinaria n. 923 del 01/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1949)
Determinazione dell'importo dell'indennita' di contingenza da corrispondersi agli Invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1949.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'importo  della  indennita'  di  contingenza,  istituita, a favore
degli  invalidi  di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto
legislativo  luogotenenziale  29 aprile 1946, n. 299, e' determinato,
con  effetto  dalla  prima  rata con scadenza successiva al 1 gennaio
1949  e  per  l'anno  1949, tenendo conto dell'indice medio del costo
dell'alimentazione  rilevato dall'Istituto centrale di statistica per
il trimestre ottobre-dicembre 1947.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarla e di
farla, osservare come legge dello Stato.

  Data a, Roma, addi' 10 dicembre 1949

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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