Legge Ordinaria n. 927 del 23/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1949 (ediz. straord.))
Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia e condono in materia annonaria per i reati previsti dal decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonche' per i reati comunque preveduti da leggi antecedenti o successive al decreto-legge anzidetto in ordine, alla disciplina dei consumi e a quella degli ammassi e dei contingentamenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere:
    a)  amnistia  per  i  reati  previsti dal decreto-legge 22 aprile
1943,  n.  245, e successive modificazioni o da qualunque altra legge
riguardante   la   disciplina,   dei  consumi  degli  ammassi  e  dei
contingentamenti,  purche'  si  tratti  di  reati  punibili  con  la,
reclusione  non superiore nel massimo a, sei anni, anche se congiunta
a pena pecuniaria;
    b)   commutazione   dell'ergastolo,   in   anni  ventiquattro  di
reclusione  e condono di cinque anni della pena, afflittiva e di lire
300.000  della  pena  pecuniaria,  nonche' delle pene accessorie, per
tutti i reati previsti dai decreti e dalle leggi di cui al comma a) e
puniti  con  pene  superiori  nel  massimo a sei anni; stabilendo che
l'amnistia,  e il condono debbano essere concessi anche ai recidivi e
stabilendo,   altresi',   che   l'amnistia   non  debba  far  cessare
l'esecuzione  delle misure di sicurezza patrimoniali, nei casi in cui
sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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