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Legge Ordinaria n. 928 del 23/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1949)
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  delegato a concedere indulto
condizionato  di  tre  anni  delle  pene inflitte o da infliggere per
qualsiasi  reato,  esclusi  quelli  previsti da leggi finanziarie. Di
altrettanto,   sono   diminuite  le  pene  superiori.  Sono  altresi'
condonate le pene pecuniarie fino a lire 300.000.
  Nei  confronti  di  coloro  che,  per  la  medesima condanna, hanno
usufruito  o  possono  usufruire  di precedenti indulti, la riduzione
delle pene detentive non potra' essere superiore ad un anno.
  Il  condono e' ridotto a due anni nei confronti di chi ha riportato
o riporta condanna a pena detentiva, inferiore a cinque anni.
  Sono  esclusi  dal  beneficio coloro che, alla data del 15 dicembre
1949,  abbiano  riportato una o piu' condanne per delitto non colposo
ad una pena, detentiva superiore nel complesso ad anni tre.
  Tuttavia  non  si  tiene  conto, nel computo dei precedenti penali,
delle  condanne  per  reati  estinti  per  precedenti  amnistie o per
decorso, alla data di cui sopra.
  Del  termine  della  sospensione  condizionale  della pena ai sensi
dell'art.  167  del  Codice  penale  e  di  quelle  per  le quali sia
intervenuta la riabilitazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1949

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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