Legge Ordinaria n. 944 del 15/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1949)
Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il Senato della, Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Aggio per gli esattori.

  Dall'anno  1950  cessano  di avere efficacia le norme relative alla
integrazione  di  aggio a favore degli agenti della riscossione delle
imposte  dirette  previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18
giugno 1945, n. 424, e dai provvedimenti successivi.
  Dallo stesso anno e' abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'art.
15 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.
 

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