Legge Ordinaria n. 946 del 22/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1949)
Ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

  E'  prorogato fino al 30 giugno 1950 il termine stabilito con legge
5  giugno  1949, n. 338, per il versamento al Fondo l'indennita' agli
impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a
norma,  del  decreto-legge  8  gennaio  1942,  n.  5, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   2  ottobre  1942,  n.  1251,  e  per
l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.
 

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