Legge Ordinaria n. 949 del 23/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1949)
Conservazione del posto per i lavoratori richiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali o compiere il servizio di prima nomina interrotti a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303,
concernente  la  conservazione  del  posto ai lavoratori delle classi
1924  e  successive,  chiamati  alle  armi per servizio di leva, sono
estese  ai  lavoratori  delle  classi  anteriori al 1921, che, avendo
dovuto  interrompe  i  corsi  allievi  ufficiali di complemento o non
avendo  potuto  compiere  il  servizio  di prima nomina in dipendenza
degli  avvenimenti  successivi  all'8  settembre  1943, siano o siano
stati,  in  data  successiva  a  quella, di liberazione delle singole
Province,  chiamati  alle  armi per completare i corsi predetti o per
compiere il servizio di:
    prima nomina e che, in conseguenza e di detta chiamata alle armi,
siano  incorsi  o possano incorrere nella risoluzione del rapporto di
lavoro.
 

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