Legge Ordinaria n. 957 del 19/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1949)
Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.
La  Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della,  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  legge giugno 1942, n. 794, sono apportate le modificazioni di
cui agli articoli successivi.
 

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