Legge Ordinaria n. 959 del 29/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1949)
Proroga di provvidenze a favore del teatro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  provvidenze  a  favore  del  teatro,  previste  dall'art. 1 del
decreto  legislativo  20 febbraio 1948, n. 62, sono prorogate sino al
31 dicembre 1954.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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