Legge Ordinaria n. 964 del 15/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1950)
Concessione di un contributo di L. 3.000.000 all'Associazione italiana alberghi della gioventu'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  spese  relative  alla  sistemazione  e gestione di alloggi
alberghieri,  a  cura  della  Associazione  italiana  Alberghi per la
Gioventu'   (A.I.A.G.),  ed  alla  organizzazione  della  stessa,  e'
autorizzato  un  contributo  di  L.  3.000.000  da  iscrivere, per L.
2.000.000, nel bilancio del Ministero del tesoro - rubrica Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri - per l'esercizio finanziario 1948-49, e
per   L.   1.000.000,  nel  bilancio  del  Ministero  della  pubblica
istruzione, per l'esercizio medesimo.
  Alla   copertura  dell'onere  di  cui  al  precedente  comma  viene
destinata   una   corrispondente   aliquota  delle  maggiori  entrate
accertate  con  il  9°  provvedimento  di  variazione al bilancio per
l'esercizio 1948-49.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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