Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 968 del 24/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, concernente riassetto dei servizi e revisione dei ruoli organici della Corte dei conti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami: a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo A qualificato "ottimo"; b) i procuratori che abbiano almeno due anni di anzianita' di iscrizione e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali; c) gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato "ottimo", ivi compreso, per non piu' di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali". Art. 12. - E' sostituito dal seguente: "Ai concorsi per il grado di aiuto referendario gia' banditi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e alle nomine dei vincitori, si applicano le norme in vigore alla data del decreto medesimo. Tali norme si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio, ai concorsi per il grado suddetto banditi dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e sino a due anni dalla data medesima".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)