Legge Ordinaria n. 981 del 09/11/1949 (Pubblicata nella G.U. del 9 gennaio 1950)
Computo, ai fini dell'avanzamento dei militari delle tre Forze armate e della guardia di finanza, del servizio prestato nelle formazioni partigiane o presso i Comandi dei reparti dell'esercito e della guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   servizio   prestato   dagli   ufficiali  e  dai  sottufficiali
dell'Esercito  al  comando  di  formazioni  partigiane,  equiparate o
superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado
militare  rivestito,  e'  valido  agli effetti dei periodi di comando
prescritti  dall'art.  32  della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dagli
articoli  3  e  5  della  legge  21  giugno  1934,  n.  1093, ai fini
dell'avanzamento.
  Agli  stessi  effetti  e'  altresi' valido il servizio prestato dai
sottufficiali  e  dai  capitani,  maggiori  e tenenti colonnelli, con
mansioni  equiparate  o  superiori  al  grado  vero presso comandi di
reparti  dell'Esercito,  che  abbiano partecipato ad operazioni della
guerra di liberazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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