Legge Ordinaria n. 982 del 01/12/1949 (Pubblicata nella G.U. del 9 gennaio 1950)
Immatricolazione di aeromobili in deroga all'art. 751 del Codice della navigazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  la difesa puo', con motivato decreto, consentire
l'iscrizione  nel  registro  aeronautico  nazionale di aeromobili dei
quali  societa'  aventi i requisiti previsti dall'art. 751 del Codice
della  navigazione e dal decreto legislativo 4 settembre 1946, n. 88,
abbiano   la   effettiva   disponibilita',  ancorche'  non  ne  siano
proprietarie.  In  tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel
certificato  di  immatricolazione,  deve  essere  fatto risultare, in
aggiunta alle indicazioni di cui all'art. 756 del predetto Codice, il
titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione viene
effettuata.
  Per  gli  aeromobili  di  cui  al  comma  precedente resta fermo il
disposto  dell'art.  752 del Codice della navigazione, e gli obblighi
che  gli  articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, dello
stesso Codice pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulle
predette societa'.
 

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