Legge Ordinaria n. 995 del 24/07/1949 (Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1950)
Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  18 (comma quinto), 20 (comma secondo), 23, 26 (comma
secondo)   e   28  (commi  primo  e  secondo)  del  testo  unico  dei
provvedimenti  sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13
novembre  1919,  n.  2205, convertito in legge con la legge 17 aprile
1925, n. 473, sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  18  (comma  quinto).  -  La  patente e' valida, per un anno,
soggetta,  di  volta  in  volta,  ad  una  tassa di concessione di L.
120.000  per  ogni piroscafo iscritto e vincolata ad una cauzione non
inferiore  a  L.  60.000  di rendita in titoli dello Stato che verra'
fissata dal Ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle
operazioni".
  "Art.  20  (comma  secondo). - Le licenze consolari di cui al comma
precedente  sono sottoposte alla tassa di L. 2 per ogni tonnellata di
stazza netta".
  "Art.  23.  -  Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero
degli   affari   esteri  alle  proposte  di  vettori  per  nomina  di
rappresentanti  sara' sottoposta al pagamento di una tassa di L. 1000
da    corrispondersi    dal   vettore   per   ogni   concessione   di
rappresentanza".
  "Art.  268  (comma  secondo). - E' stabilita a carico dei vettori e
dei  capitani  dei  piroscafi  muniti  di  licenza  consolare a norma
dell'art.  20,  una tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti dai
porti  transoceanici ad un porto italiano nella misura corrispondente
ai tre quarti di quella stabilita dal precedente comma.
  "La  tassa  di cui al comma precedente e' accertata dagli ispettori
di frontiera per gli italiani all'estero del primo porto nazionale di
approdo  del piroscafo in base all'elenco nominativo degli imbarcati,
controllato  dall'ispettore  predetto con il concorso del commissario
governativo viaggiante sullo stesso piroscafo.
  "Indipendentemente  dalla  consegna dell'elenco di cui all'art. 185
del  regolamento  sull'emigrazione  approvato  con  regio  decreto 10
luglio  1901,  n. 375, l'ispettore di frontiera puo' prendere visione
dei  documenti  di  bordo  e  valersi  degli altri mezzi che riterra'
opportuni per il controllo di sua competenza.
  "La tassa per i viaggi di ritorno deve essere versata, alla Sezione
di   tesoreria  entro  otto  giorni  dalla  data  dell'ordinativo  di
versamento emesso dall'ispettore.
  "Nei  casi di ritardo decorrono, a carico dei vettori, dei capitani
di  piroscafo comunque muniti di licenza per servizio di emigrazione,
gli  interessi legali per il periodo di mora da liquidarsi a cura del
Ministero degli affari esteri e dell'Ispettorato di frontiera".
  "Art.  28  (commi  primo  e  secondo). - L'imbarco degli immigranti
dovra'  dal  vettore  effettuarsi  nei porti d'imbarco indicati nella
prima parte dell'art. 5.
  "E'  vietato,  salvo  casi  di  forza  maggiore,  il  trasbordo  di
emigranti  in  porti  esteri, che non siano di la' dell'oceano, ed e'
pure vietato di inviare emigranti ad imbarcarsi a qualunque porto non
italiano.  In  entrambi i casi si puo' fare eccezione al divieto, con
permesso   speciale   dato   dal   Ministero   degli   affari  esteri
nell'interesse degli emigranti.
  "Nel  caso  che  il  Ministero  degli  affari  esteri,  a norma del
precedente  comma, permetta di inviare emigranti anche per via terra,
ad  imbarcarsi  in  porti stranieri, la relativa autorizzazione sara'
subordinata  al  pagamento  della  tassa  prevista  dalla prima parte
dell'art.  26  che  e'  a  carico  del vettore o degli enti che siano
all'uopo  autorizzati all'avviamento e all'imbarco in porti esteri di
emigranti diretti a porti transoceanici".
 

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