Legge Ordinaria n. 1 del 05/01/1950 (Pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1950)
Proroga dei trattamenti assistenziali previsti a favore dei profughi nel decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e nella legge 1 agosto 1949, n. 453.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Tutte  le  disposizioni  a  favore  dei  profughi  contenute  negli
articoli  1 e 2 della legge 1 agosto 1949, n. 453, sono prorogate per
ogni effetto al 30 giugno 1950.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)