Legge Ordinaria n. 10 del 05/01/1950 (Pubblicata nella G.U. del 3 febbraio 1950)
Modificazione dell'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo ai mutui dei Comuni e delle Province.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il primo comma dell'art. 300 del testo unico della legge comunale e
provinciale,  approvato  con  regio  decreto 3 marzo 1934, n. 383, e'
sostituito dal seguente:
  "Salvi  i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere
contratto  dai  Comuni  e  dalle  Province  se gli interessi di esso,
aggiunti   a   quelli   dei   debiti  o  mutui  di  qualunque  natura
precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in
bilancio  per  il servizio degli interessi, ad una cifra superiore al
quarto  delle  entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto
consuntivo   dell'anno  precedente  alla  deliberazione  relativa  al
mutuo".
  Il  terzo  comma dello stesso art. 300 del testo unico di cui sopra
e' abrogato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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