Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1005 del 16/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1950)
Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianita' delle guardie scelte di pubblica sicurezza a vice-brigadiere.
Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianita' delle guardie scelte di pubblica sicurezza a vice-brigadiere.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le guardie scelte di pubblica sicurezza con almeno 15 anni di effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di adeguata capacita', diligenza e buona condotta e non abbiano riportato nell'ultimo triennio punizioni di rigore o rimprovero solenne, possono conseguire la promozione a vice-brigadiere per anzianita' e merito. Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a prescindere dal relativo limite di eta', in seguito all'esito favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non puo' superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di vice-brigadiere. La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 novembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: SEGNI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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