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Legge Ordinaria n. 1020 del 28/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1950)
Proroga di durata delle locazioni degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  disposizione  dell'art.  16  del  decreto  legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  6 dicembre 1946, n. 424, che proroga al 31
dicembre  1950  le  locazioni  di immobili adibiti ad uso di albergo,
pensione e locanda, rimane in vigore fino al 30 aprile 1951.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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