Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1030 del 21/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1950)
Agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.
Agevolazioni ai Comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglioramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Per il finanziamento di lavori e gli acquisti straordinari occorrenti per la costruzione di in nuovi impianti delle aziende elettriche municipalizzate e per l'ampliamento, il miglioramento, il rammodernamento e l'attrezzatura degli impianti attualmente esistenti, i Comuni sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti o sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine. A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui, i Comuni sono autorizzati a rilasciare a favore dell'Istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda elettrica municipalizzata, nel limite di un terzo del loro ammontare, accertato in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla Commissione amministratrice e deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2573. Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal direttore e dal tesoriere-esattore dell'azienda municipalizzata e controfirmate dal presidente della commissione amministratrice e dal sindaco del Comune. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 novembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - PELLA - TOGNI Visto, il Guardasigilli: SEGNI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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