Legge Ordinaria n. 1043 del 04/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1950)
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, sul reclutamento dei sottufficiali dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
588, e' sostituito dal seguente:
  "L'ammissione  ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale
carabinieri viene effettuata:
    a)  nella  misura  della  meta'  dei  posti disponibili, mediante
concorso per titoli e per esami fra i civili;
    b)  nella  misura  di  un  terzo  dei posti disponibili, mediante
concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi soggetti
a ferma o a rafferma;
    c)  nella  misura  di  un  sesto  dei posti disponibili, mediante
concorso  per  titoli  e  per esami fra gli appuntati e i carabinieri
soggetti a ferma o a rafferma nonche' fra gli allievi carabinieri che
non  abbiano  superato  il 28° anno di eta' e siano in possesso della
licenza di scuole medie inferiori.
  I  posti  eventualmente  rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla
lettera  a) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno
destinati  in  aumento  alle  aliquote di cui alle lettere b) e c) in
ragione proporzionale.
  I  posti  eventualmente  rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla
lettera  b) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno
destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera c\ e viceversa.
  I provenienti dai civili dovranno:
    possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie
inferiori;
    aver  compiuto  il  18°  e  non superato il 22° anno di eta'. Per
coloro che provengono dalle Forze armate il limite massimo di eta' e'
elevato  a  28 anni, qualunque sia il grado da essi rivestito. Coloro
che  siano  stati assoggettati a procedura di discriminazione debbono
essere stati discriminati;
    essere celibi o vedovi senza prole;
    possedere  i  requisiti  richiesti  da  uno speciale attestato di
idoneita'  morale  da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di
sezione;
    essere di statura non inferiore a metri 1,70;
    avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;
    avere  costituzione  fisica robusta e assenza di ogni sintomo che
possa  far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti
le facolta' mentali.
  I militari in servizio dell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla
lettera  c), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali
con  le  stesse modalita' stabilite negli articoli 2 e 3 del presente
decreto per i candidati al concorso di cui alla lettera a).
  Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequenteranno secondo
le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del
corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.
  Quelli  che per non conseguita idoneita' al grado di vicebrigadiere
o  per  qualsiasi  altro  motivo  dovessero cessare dalla qualita' di
allievi   sottufficiali,  saranno  fatti  rientrare  alle  rispettive
legioni di provenienza".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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