Legge Ordinaria n. 109 del 13/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 4 aprile 1950)
Competenza dell'autorita' giudiziaria italiana per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di cittadini italiani scomparsi dai territori attualmente non soggetti alla sovranita' dell'Italia in forza del Trattato di pace.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assenza  o  la  morte presunta della, persona, che al tempo della
scomparsa  aveva  la  cittadinanza  italiana  ed  era  domiciliata  o
residente  in  territorio  attualmente  non  soggetto alla sovranita'
dell'Italia  in  forza  del Trattato di pace, puo' essere dichiarata,
dal  tribunale  italiano  del  luogo,  in  cui  l'istante  ha  il suo
domicilio o la sua residenza.
 

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