Legge Ordinaria n. 1096 del 09/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1950)
Mantenimento in servizio, per gli anni scolastici 1949-50 e 1950-51, del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di eta' per il collocamento a riposo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I presidi, i direttori e i professori degli istituti e delle scuole
d'istruzione  media,  classica,  scientifica,  magistrale, tecnica ed
artistica  e delle scuole e dei corsi di avviamento professionale che
si  trovino  nelle  condizioni  stabilite  dal regio decreto-legge 24
aprile  1935,  n. 565, per il collocamento a riposo a decorrere dal 1
ottobre  1949,  sono  mantenuti  in  servizio  per  l'anno scolastico
1949-50,  a  loro  domanda,  e  purche'  siano  riconosciuti idonei a
prestare opera proficua alla scuola.
  Sono  altresi'  mantenuti  in  servizio,  per lo stesso anno e alle
stesse  condizioni, coloro che furono trattenuti nell'anno scolastico
1948-49,  con  esclusione di coloro che nell'anno solare 1949 abbiano
compiuto il 70° anno di eta'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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