Legge Ordinaria n. 1105 del 12/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 22 gennaio 1950)
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la presente legge:
                               Art. 1.

  E'  riaperto  fino  al  30  giugno 1951 il termine stabilito con la
legge  22  dicembre  1949,  n.  946,  per  il versamento al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati,  da  parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per  l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.
 

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