Legge Ordinaria n. 1118 del 16/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 31 gennaio 1950)
Rimborso di una aliquota delle rette di ospitalita' pagate negli stabilimenti sanitari civili dal 1 gennaio 1945 al 31 dicembre 1947 dai militari della Guardia di finanza affetti da malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  militari  della  Guardia  di finanza che nel periodo di tempo 1
gennaio   1945-31   dicembre   1947   siano  stati  obbligatoriamente
ricoverati  in  luoghi  di  cura  a  razionamento civile per malattie
contratte in servizio di guerra o d'istituto, e' concesso il rimborso
della  differenza fra le somme da essi effettivamente pagate a titolo
di   retta  e  quelle  stabilite  per  i  pari  grado  dell'Arma  dei
carabinieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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