Legge Ordinaria n. 112 del 23/02/1950 (Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1950)
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per l'esecuzione di opere pubbliche e sistemazione degli impianti e delle attrezzature della rete filotranviaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Cassa  depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune
di  Roma  mutui  fino all'ammontare di 5 miliardi per l'esecuzione di
opere  pubbliche  e  per  la  sistemazione  degli  impianti  e  delle
attrezzature   della  rete  autofilotranviaria  con  ammortamento  in
trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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