Legge Ordinaria n. 1122 del 06/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1950)
Proroga della facolta' al Ministro per la difesa di avvalersi delle commissioni temporanee di cui all'art. 21 del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'autorizzazione  concessa al Ministro per la difesa dalla legge 28
giugno  1949,  n. 553, di avvalersi della facolta' di cui all'art. 21
del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  sul reclutamento
dell'Esercito,  approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329,
quale   risulta   sostituito  dall'art.  1  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  7  settembre  1945,  n.  772,  ha  efficacia fino al
compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe
1931.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1950

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                            SFORZA - PICCIONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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