Legge Ordinaria n. 1137 del 28/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1950)
Proroga della facolta' concessa all'Ente Zolfi italiani di garantire un prezzo minimo di ricavo per gli zolfi grezzi posti dai produttori a disposizione dell'Ente.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  periodo  stabilito  nel secondo comma dell'art. 3 della legge 2
aprile  1940,  n.  287,  entro  il  quale  l'Ente  Zolfi  italiani e'
autorizzato  a  garantire la liquidazione di un prezzo minimo per gli
zolfi  grezzi  messi  a sua disposizione dai produttori, e' prorogato
sino all'esercizio 1 agosto 1950-31 luglio 1951.
  Il  terzo  comma dell'art. 3 della legge predetta e' sostituito dal
seguente:
  "La  misura  del  prezzo minimo per ogni tonnellata di zolfo grezzo
sara'  stabilita con decreto del Ministro per l'industria e commercio
di  concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio
di amministrazione dell'Ente Zolfi italiani".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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