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Legge Ordinaria n. 1151 del 14/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1950)
Aggiunte e modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto.
Aggiunte e modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'aceto puo' essere posto in commercio dai produttori e somministrato al consumo unicamente in recipienti di capacita' non superiore a due litri e muniti di suggello di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza l'asportazione del sugello stesso. Sui recipienti dovra' essere applicata una etichetta che rechi, oltre alla indicazione "aceto di vino", le seguenti precisazioni: a) nominativo della ditta produttrice, con indirizzo della sua sede; b) indirizzo dello stabilimento ove l'aceto e' stato prodotto, adottando la dicitura: "prodotto nello stabilimento di...... seguito dal nome della localita' di produzione. Se gli indirizzi della sede e dello stabilimento di produzione coincidono si fara' luogo alla dicitura: "Sede e stabilimento di produzione in." seguito dall'indirizzo della localita'; c) quantita' del contenuto reale di aceto con la indicazione della sua gradazione acetica cosi' espressa: "contenuto netto litri.... a gradi... di acidita'". Le indicazioni suddette dovranno essere ben leggibili, indelebili, di colore contrastante con il fondo ed in carattere di altezza e larghezza non inferiore a 5 millimetri per l'indicazione di cui alla lettera a) e non inferiore a 2 millimetri per le altre.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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