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Legge Ordinaria n. 1151 del 14/12/1950 (Pubblicata nella G.U. del 8 febbraio 1950)
Aggiunte e modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'aceto   puo'   essere   posto   in  commercio  dai  produttori  e
somministrato  al  consumo  unicamente in recipienti di capacita' non
superiore  a due litri e muniti di suggello di garanzia, applicato in
modo  tale  da  impedire che il contenuto del recipiente possa essere
estratto senza l'asportazione del sugello stesso.
  Sui  recipienti  dovra'  essere  applicata una etichetta che rechi,
oltre alla indicazione "aceto di vino", le seguenti precisazioni:
    a)  nominativo  della  ditta produttrice, con indirizzo della sua
sede;
    b)  indirizzo  dello  stabilimento ove l'aceto e' stato prodotto,
adottando  la dicitura: "prodotto nello stabilimento di...... seguito
dal nome della localita' di produzione.
  Se  gli  indirizzi  della  sede  e dello stabilimento di produzione
coincidono  si  fara'  luogo  alla  dicitura: "Sede e stabilimento di
produzione in." seguito dall'indirizzo della localita';
  c)  quantita' del contenuto reale di aceto con la indicazione della
sua gradazione acetica cosi' espressa:
  "contenuto netto litri.... a gradi... di acidita'".
  Le  indicazioni suddette dovranno essere ben leggibili, indelebili,
di  colore  contrastante  con  il  fondo ed in carattere di altezza e
larghezza  non inferiore a 5 millimetri per l'indicazione di cui alla
lettera a) e non inferiore a 2 millimetri per le altre.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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