Legge Ordinaria n. 119 del 15/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1950)
Proroga del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro del Tesoro e la continuazione delle funzioni attribuite agli uffici decentrati della Corte dei conti, sino al 30 giugno 1952, nonche' il deferimento delle stesse attribuzioni, di cui sono investiti i predetti Uffici, anche per i rendiconti e conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 1947-48 e 1948-49.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  funzionamento  degli  Uffici  regionali  di riscontro di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 aprile 1948, n. 1059,
limitato  dall'art.  18  del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato 17 luglio 1947, n. 1180, al 30 giugno 1950, e' prorogato
al 30 giugno 1052.
 

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