Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 151 del 15/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 21 aprile 1950)
Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra.
Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 756, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rimborsare in cinque rate annuali posticipate scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli interessi nella ragione del 6 per cento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi somministrate a tutto il 31 dicembre 1947, in attuazione del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, e della conseguente convenzione 8 giugno 1936, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e per le corporazioni in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 36, per il consolidamento delle pensioni di guerra".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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