Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 169 del 05/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 27 aprile 1950)
Reclutamento straordinario di 190 subalterni nell'Arma dei carabinieri.
Reclutamento straordinario di 190 subalterni nell'Arma dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' data facolta' al Ministro per la difesa di effettuare - mediante concorso per titoli - un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri, di 110 tenenti e di 80 sottotenenti in servizio permanente effettivo, ripartiti come segue: 1. - Tenenti: a) 75 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento dei carabinieri che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento; b) 15 tratti dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio presso l'Arma dei carabinieri, dai oltre un anno, alla data di entrata, in vigore della presente legge; c) 20 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento. I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento delle altre aliquote nell'ordine di successione stabilito nel precedente comma. 2. - Sottotenenti: a) 25 tratti dai tenenti e dai sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dal servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, "che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento; b) 55 tratti dai sottufficiali dei carabinieri in carriera continuativa che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940 - 1945 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento. I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento dell'altra aliquota.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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