Legge Ordinaria n. 171 del 06/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 28 aprile 1950)
Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 800 milioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino di danni causati dai nubifragi dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di lire 3800 milioni da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici per
1000  milioni nell'esercizio 1949-50, per 1400 milioni nell'esercizio
1950-51 e per 1400 milioni nell'esercizio 1951-52, per provvedere, in
dipendenza  delle  alluvioni verificatesi nella Campania e nel Molise
nell'ottobre 1949:
    a)  agli  interventi  di  pronto  soccorso  ai  sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
    b)  al  ripristino  dei danni alle opere pubbliche di conto dello
Stato;
    c) alle opere di sistemazione idraulica di cui al successivo art.
2;
    d)  alle  opere  di  definitiva  riparazione  o  ricostruzione di
acquedotti,  fognature  e  strade  provinciali  e  comunali, salvo il
parziale recupero a termini del successivo art. 4;
    e)  alla  costruzione  di  ricoveri  stabili  da assegnare con le
modalita'  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948,
n. 1010, alle persone meno abbienti rimaste senza tetto;
    f)  alla  concessione  di un contributo straordinario di lire 150
milioni  a  favore  dell'A.N.A.S.  (Azienda  Nazionale Autonoma delle
Strade  statali)  per  l'esecuzione dei lavori urgenti di riparazione
delle strade statali;
    g) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa,  per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento,
decorazione  od  abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico,
delle  province  e dei comuni, nonche' di edifici destinati ad uso di
culto o di beneficenza, che rientrino tra quelli indicati nei decreti
legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;
    h) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa,  per  la  ricostruzione  o riparazione di fabbricati urbani di
proprieta' privata, destinati a uso di abitazione, limitatamente alle
opere indispensabili alla loro abitabilita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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