Legge Ordinaria n. 176 del 15/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 29 aprile 1950)
Nuova misura degli acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  danni di guerra agli oggetti di vestiario, mobilio ed altri
arredi  domestici  sofferti  nei  territori  dell'Africa italiana, la
misura  degli  acconti da concedere ai danneggiati sulle liquidazioni
prudenziali  di  cui  al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n.
879, e' stabilita come appresso:
    sulle prime duecentomila lire di indennita', il cento per cento;
    sulle successive duecentomila, lire, il cinquanta per cento;
    sulle ulteriori duecentomila lire, il venticinque per cento;
    sulla rimanenza il dieci per cento.
  Nei  casi  in  cui  siano  stati  gia'  corrisposti  acconti  sara'
provveduto  d'ufficio  ai  necessari conguagli al fine di adeguare la
misura, a quella stabilita dalla presente legge.
  L'acconto    non    puo'    superare   complessivamente   le   lire
cinquecentomila  ed e' ridotto a meta' qualora l'imponibile inscritto
a  ruolo  nell'anno  1946  a nome del danneggiato, agli effetti della
imposta  complementare  progressiva sul reddito, sia superiore a lire
trecentomila,  esclusi i redditi di lavoro. Se tale imponibile supera
lire cinquecentomila, l'acconto non e' dovuto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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