Legge Ordinaria n. 190 del 05/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e' ratificato con le
modificazioni seguenti:
  Art. 2. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:
  "La  stessa  riduzione  dei  periodi  di  anzianita' di grado sara'
applicata  per  le  promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di
gruppo  A  e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla anzidetta
tabella,  per  i posti resisi disponibili posteriormente alla data di
attuazione  del  decreto legislativo 8 aprile 1948; n. 454, e fino al
30 giugno 1950".
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  riduzioni  di  anzianita'  di  cui  ai precedenti commi non si
applicano  al  personale  che  abbia  fruito  di analogo beneficio in
precedenti  promozioni e di esse non si potra', fruire per conseguire
piu' di una promozione".
  Art. 3. - Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
  "Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale
e  dei  Provveditorati  agli  studi  potra'  partecipare  al concorso
riservato  per  il  gruppo  A,  anche  se in possesso della laurea in
materie  letterarie  o di quella in filosofia e pedagogia, conseguite
in  una facolta' di magistero, ed al concorso riservato per il gruppo
B,  anche  se  in  possesso  del  diploma  di  maturita'  classica  o
scientifica    o    dell'abilitazione   magistrale,   o   di   titolo
corrispondente   conseguito   secondo   i   precedenti   ordinamenti,
sempreche'  il  personale stesso abbia effettivamente esercitato, per
almeno  un  anno,  le  funzioni  proprie  del  gruppo per il quale il
concorso e' bandito".
  Art.  3-bis  (nuovo). - Le qualifiche di segretario capo di 1ª e di
2ª classe nel ruolo del personale di gruppo A dei Provveditorati agli
studi sono soppresse e sostituite da quelle, rispettivamente, di vice
provveditore agli studi e di segretario capo.
  Art. 4. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "E' fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale
insegnante  e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali
e   presso  l'Amministrazione  centrale  della  pubblica  istruzione,
sempreche'   il   comando   o  distacco  non  sia  gia'  previsto  da
disposizioni di leggi speciali".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 aprile 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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