Legge Ordinaria n. 192 del 29/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 6 maggio 1950)
Proroga del termine di validita' dei biglietti ferroviari per i familiari dei membri del Parlamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  biglietti  gratuiti per i familiari dei membri del parlamento di
cui  all'art.  12  della  legge  5  dicembre  1941, n. 1476, hanno la
validita' di due anni a partire dal giorno della loro emissione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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