Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 199 del 18/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 9 maggio 1950)
Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini.
Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative e integrative, e' diretta al prefetto della provincia, nella quale si trova il fondo oggetto dell'istanza o la maggior parte di esso, se il fondo e' sito in piu' province. Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto da emanare su conforme parere di una Commissione composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, di quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra, nonche' di un funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario. La Commissione ha sede presso la Prefettura e per le validita' delle sue deliberazioni e' sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Per ciascuno dei componenti della Commissione e' autorizzata la nomina di un supplente.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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