Legge Ordinaria n. 202 del 09/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 10 maggio 1950)
Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffe', dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffe' e sul cacao e ai dazi doganali sulle droghe.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge  11 marzo 1950, n. 50,
contenente  modificazioni  al  regime fiscale degli oli minerali, dei
surrogati   del   caffe',  dello  zucchero  e  degli  altri  prodotti
zuccherini  e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffe' e
sul  cacao  ed  ai  dazi  doganali  sulle  droghe,  con  le  seguenti
modificazioni:
  Dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente art. 4-bis:
  "Il  petrolio  destinato  alla  produzione  di fonti luminose sulle
barche da pesca per la cattura del pesce e' ammesso all'esenzione dai
diritti  doganali, compresa la sovrimposta di confine, entro i limiti
e  sotto  l'osservanza  delle  modalita'  che  saranno  stabiliti dal
Ministro per le finanze".
  Dopo l'art. 20 e' aggiunto il seguente art. 20-bis:
  "E'  autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa
del   Ministero   delle   finanze,   delle   somme   occorrenti   per
l'applicazione della presente legge.
  Con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  saranno introdotte in
bilancio le conseguenti variazioni".
  La voce 643-b) 3 della tabella A e' sostituita dalla seguente:
  "Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:
    destinati  esclusivamente  all'azionamento  dei  motori agricoli,
nonche'  alla  produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per
la  cattura  del  pesce,  entro  i  limiti e sotto l'osservanza delle
modalita' che saranno stabiliti dal Ministro per le finanze".
  I  numeri  1)  e  2)  della  voce  643-b)  1  della tabella B sono,
rispettivamente, sostituiti dai seguenti:
  "Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:
    1)   acquistati   con   speciali  buoni  da  automobilisti  e  da
motociclisti,  stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi
di  diporto  nello  Stato, entro i limiti di un quantitativo per ogni
giorno  di  permanenza  da  stabilire dalla Presidenza del Consiglio,
d'intesa con i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e
del  commercio,  e  non  eccedente, in ogni caso, il fabbisogno di 90
giorni di permanenza - aliquota per quintale, lire 4600;
    2)  consumati  per  l'azionamento  delle  autovetture  adibite al
servizio  pubblico  da  piazza,  compresi  i motoscafi che, in talune
localita',  sostituiscono  le  vetture  da  piazza  entro  i seguenti
quantitativi;
      a)  litri  9  giornalieri  per  ogni autovettura circolante nei
Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
      b)  litri  6  giornalieri  per  ogni autovettura circolante nei
Comuni  con  popolazione  superiore  a  100.000,  ma  non  a  500.000
abitanti;
      c)  litri  5  giornalieri  per  ogni autovettura circolante nei
Comuni  con  popolazione  di  100.000  abitanti o meno - aliquota per
quintale, lire 4600.
  L'agevolazione  di cui ai precedenti numeri e' concessa anche sotto
forma  di  rimborso  della  differenza  tra la aliquota di imposta di
fabbricazione  prevista  per  la  benzina  in  via  generale e quella
ridotta".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 9 maggio 1950

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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