Legge Ordinaria n. 207 del 11/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 12 maggio 1950)
Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge
11  ottobre  1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n.
961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente
nazionale  di  lavoro  per  i  ciechi  per  il periodo di anni dieci,
prorogate  per  un  periodo  di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949,
hanno  effetto  per  ulteriore  periodo  di  cinque  anni,  fino al 7
dicembre 1954.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 aprile 1950

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - SCELBA -
                                                       PELLA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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