Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 224 del 04/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 19 maggio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 2. - E' sostituito dal seguente: "Gli attuali direttori amministrativi di terza classe conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita. Le funzioni inerenti, col diritto di usare la relativa qualifica, possono, inoltre, essere attribuite, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ad uno dei segretari capi di prima classe in servizio presso Universita' o Istituti di istruzione universitaria ai quali non si trovi assegnato un direttore amministrativo. "Il Ministro per la pubblica istruzione puo' comandare presso l'Amministrazione centrale; con compiti ispettivi, non piu' di due ragionieri capi di prima classe. Altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso l'Amministrazione centrale per i servizi dell'istruzione superiore. "Il trattamento economico del personale di cui al precedente comma gravera' sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione". Art. 2-bis (nuovo). - "Il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del decreto-legge 10 gennaio 1920, n. 46, e' autorizzato a collocare fuori ruolo con proprio decreto un direttore amministrativo del ruolo del personale delle segreterie universitarie, destinandolo a prestare servizio presso l'Istituto superiore orientale di Napoli con le funzioni di direttore amministrativo dell'Istituto stesso, ai sensi della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e del regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439". Art. 3. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I posti che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, risulteranno disponibili per il grado iniziale dei singoli ruoli, saranno conferiti mediante concorsi, ai quali potranno partecipare, osservate le modalita' prescritte dalle disposizioni vigenti, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del decreto citato si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo ed abbiano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni presso le segreterie delle Universita' - o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici - o degli Istituti di istruzione universitaria di cui all'articolo 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e siano forniti dei prescritti titoli e requisiti". Il sesto comma e' sostituito dal seguente: "L'anzianita' di servizio prevista ai fini del presente articolo e' ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sempreche' essi abbiano i requisiti prescritti". Art. 3-bis (nuovo). - "I funzionari di ruolo di gruppo B (grado 7°) che esercitino in atto presso gli uffici di segreterie delle Universita' o degli Istituti di istruzione universitaria ed abbiano esercitato ininterrottamente, per non meno di cinque anni, le funzioni di direttore amministrativo, potranno conseguire, ove tale servizio sia stato qualificato ottimo e sia riconosciuto opportuno nell'interesse dell'Amministrazione, la nomina a direttore amministrativo di terza classe (grado 7°), conservando tale qualifica ai sensi del precedente art. 2. "Le assegnazioni al grado 7° del gruppo A, di cui al presente articolo, saranno conferite a posti in soprannumero da riassorbirsi non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento". Art. 3-ter (nuovo). - "I vincitori dei concorsi interni, indetti e regolarmente espletati durante l'amministrazione militare alleata, per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale nelle segreterie universitarie, sempreche' risultino tra i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo, conseguiranno la nomina in ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dell'ingresso in ruolo dei vincitori dei concorsi espletati per le segreterie universitarie nel 1947, in base all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27. Per le promozioni del personale di cui al presente articolo saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 6, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301". Art. 4. - L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti: "Entro il termine di cui al precedente comma, il personale nominato nei ruoli dei gruppi A e B, proveniente rispettivamente dai concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e da quelli di cui all'art. 10 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, sara' considerato, agli effetti giuridici, in servizio dal 16 aprile 1939, se appartenente al gruppo amministrativo, e dal 1 aprile 1939, se appartenente al gruppo di ragioneria, e cio' agli effetti della promozione effettiva al grado 8° del gruppo A ed al grado 9° del gruppo B. "Nei confronti di coloro che riusciranno vincitori dei concorsi indetti a norma dell'art. 3, i periodi minimi per la promozione ai gradi fino all'8° del gruppo A, 9° del gruppo B ed 11° del gruppo C, sono ridotti di un anno e mezzo". Art. 4-bis (nuovo). - "Per l'ammissione ai concorsi pubblici di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescinde dal limite di eta' nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno due anni presso le Universita' e gli Istituti universitari di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni inerenti ai posti messi a concorso". Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il personale non di ruolo che, alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, trovisi in servizio presso le segreterie delle Universita' o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici, o degli Istituti di istruzione universitaria, il quale non partecipi ai concorsi di cui al precedente art. 3 o, partecipandovi, non consegue il collocamento, ai sensi del decreto citato, nei ruoli stabiliti dall'annessa tabella, puo' essere trattenuto in servizio finche' non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952". Art. 7. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Puo' essere trattenuto in servizio finche' non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952, il personale non di ruolo assunto con qualifica diversa da quella parificabile alla qualifica di avventizio di prima, seconda e terza categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100". Art. 9. - E' sostituito dal seguente: "Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere nella posizione di comando presso l'Amministrazione centrale, fino a tutto il 31 dicembre 1952, gli impiegati di gruppo B e C del ruolo delle segreterie universitarie che trovavansi, alla data del 31 dicembre 1947, in servizio presso l'Amministrazione medesima ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238". Art. 9-bis (nuovo). - Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, che anteriormente alla sua immissione nei ruoli statali abbia prestato alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza a carico delle Amministrazioni stesse, neanche sotto forma assicurativa, potra', su domanda, chiedere la valutazione per intero di detto servizio previo pagamento di un contributo, per ciascun anno valutato pari al 3 per cento dello stipendio assegnato all'atto dell'immissione in ruolo. "L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' alle Universita' e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante il periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma. "Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni". Art. 9-ter (nuovo). - "Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali puo' essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio e sull'ultima retribuzione. "I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennita' per cessazione del rapporto di impiego; e qualora tale indennita' sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto. "L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo". La tabella A, per la sola parte relativa al gruppo C, e' sostituita dalla seguente: Numero Grado Qualifica dei posti ----------------------------------------------------------------- 9° - Archivista capo . . . . . . . . . . . . . . 24 10° - Primo archivista. . . . . . . . . . . . . . 64 11° - Archivista. . . . . . . . . . . . . . . . . 130 12° - Applicato . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 13° - Alunno d'ordine . . . . . . . . . . . . . . 117 ---- 690 ---- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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