Legge Ordinaria n. 243 del 18/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 24 maggio 1950)
Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio gia' a carico di Istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-18.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 luglio 1949, ai titolari di rendite di infortunio
di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931,
n. 1555 e alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto
del  Ministero  della  guerra  del  14 giugno 1919, sono concessi, in
aggiunta  alle  rate  di rendita attualmente in godimento, i seguenti
assegni straordinari mensili:
    a)  lire 3000, a quelli aventi inabilita' permanente di grado dal
50 per cento al 79 per cento;
    b)  lire  5000,  a  quelli  aventi inabilita' permanente di grado
dall'80 per cento all'89 per cento;
    c)  lire 7000, a quelli aventi inabilita' permanente di grado dal
90 per cento al 100 per cento.
  Ai  superstiti,  titolari  di rendite di infortunio in virtu' delle
disposizioni  richiamate  nel  primo  comma del presente articolo, e'
concesso un assegno straordinario mensile nelle seguenti misure:
    a) lire 3000, nel caso di un unico avente diritto;
    b) lire 4000, nel caso di due aventi diritto;
    c) lire 5000, nel caso di tre o piu' aventi diritto.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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