Legge Ordinaria n. 255 del 12/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 27 maggio 1950)
Proroga della scadenza dei Consigli comunali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  Consigli  comunali  che  scadono  entro l'anno 1950 per compiuto
quadriennio   ai   termini   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  7  gennaio 1946, n. 1, rimangono in carica sino alla
convocazione  dei  comizi  elettorali per la loro rinnovazione, ferma
restando  la  disposizione  del secondo comma dell'art. 8 del decreto
legislativo  luogotenenziale  7  gennaio 1946, n. 1, relativamente al
sindaco ed alla Giunta municipale.
  Rimangono  altresi'  in  carica,  sino  all'insediamento  dei nuovi
Consigli,  le  Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno
1950.
  Rimangono  anche  in  carica,  sino  alla nomina dei nuovi Consigli
comunali,   tutte   le   Commissioni   amministratrici   di   aziende
municipalizzate  e  di  altri  enti  che  siano state per legge o per
statuto nominate dal Consiglio comunale e che vengono a scadere entro
il 1960.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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