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Legge Ordinaria n. 260 del 24/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1950)
Autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad effettuare mutui ad Istituti di previdenza ed assistenza sociale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  capitali  disponibili  dell'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  per  tutte  le  gestioni  ad  esso affidate, possono essere
impiegati,  previa  autorizzazione  del  Ministro  per il lavoro e la
previdenza  sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche
in  mutui ad Istituti di previdenza e di assistenza sociale, al tasso
medio di capitalizzazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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