Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 265 del 05/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1950)
Nuove norme sull'uso delle divise uniformi da parte del personale subalterno dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nuove norme sull'uso delle divise uniformi da parte del personale subalterno dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 6 del decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, e' modificato come segue: Art. 6. - Gli agenti obbligati all'uso della divisa, potranno prelevare capi di vestiario pel cui acquisto lo Stato abbia contribuito, in misura di due camiciotti, per ogni anno; di due berretti, di una divisa estiva, di una divisa invernale, di un mantello, di quattro camicie e di due cravatte per ogni due anni. Ogni maggiore prelevamento, se consentito dall'Amministrazione, resta a completo carico dell'interessato, e importa l'aumento delle ritenute mensili nella misura che verra' fissata dall'Amministrazione stessa. Al personale che, oltre il termine di due anni considerato nel primo comma del presente articolo, abbia saputo mantenere in decoroso uso, a esclusivo giudizio dell'Amministrazione, i berretti, la divisa estiva, la divisa invernale, il mantello, le camicie e le cravatte, senza alcun maggiore prelevamento, sono conferiti premi in danaro, scomputabili sulle quote a carico degli interessati, nelle seguenti misure: 1) un sesto del costo complessivo dei capi di vestiario sopra indicati, per il terzo anno compiuto dall'ultimo prelevamento; 2) due ulteriori sesti del costo complessivo predetto, per il quarto anno compiuto dopo l'ultimo prelevamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)