Legge Ordinaria n. 278 del 28/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, e' ratificato con le
modificazioni seguenti:
  Art. 2. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Qualora,  entro  il  termine anzidetto, la competente Facolta' non
formuli  la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere
conforme  della  stessa  Facolta', provvede, nei due anni successivi,
alla nomina di una Commissione di cinque membri eletti dalle Facolta'
universitarie  secondo  la  procedura  prevista  dall'articolo  4 del
decreto  legislativo  5  aprile  1945,  n.  238,  ai fini ed ai sensi
dell'art.   78,   comma   secondo,   del   testo  unico  delle  leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933, n. 1592".
  Art. 3. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  docenti,  di  cui  al precedente art. 1, rimarranno in servizio
quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla
decisione  dei  concorsi  o  alla conclusione del procedimento di cui
all'art.  2.  Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori o siano
dichiarati  idonei  dalla  speciale  Commissione prevista dal secondo
comma  dell'art.  2,  hanno  senz'altro  diritto alla nomina in ruolo
quali  professori  straordinari,  con la medesima decorrenza, ai soli
effetti  giuridici,  con  cui  venne  loro  conferita la cattedra dal
Governo  militare  alleato  e presso la medesima sede in cui prestano
presentemente servizio"
  Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
  "I  docenti,  di cui al precedente art. 1, che non si presentino ai
concorsi  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo 2, ovvero che, pur
partecipandovi,   non  risultino  vincitori  o  che,  in  seguito  al
procedimento   di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  2,  non  siano
dichiarati idonei, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle
funzioni  di  professore  straordinario,  nella prima ipotesi, fino a
tutto  l'anno  accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il
bando  dei  concorsi  di cui al citato art. 2, nella seconda ipotesi,
fino  a  tutto  l'anno  accademico  nel  corso  del quale siano stati
approvati  gli atti dei concorsi, e, nella terza, fino a tutto l'anno
accademico nel corso del quale siano stati dichiarati non idonei".
  Art. 5. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  docenti  nominati  in  ruolo  ai sensi degli articoli 2 e 3 del
presente  decreto,  sono  sottoposti  al  giudizio  per  la nomina ad
ordinario  allo  scadere di un triennio solare, computato dall'inizio
dell'anno  accademico successivo alla data di approvazione degli atti
del concorso superato".
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Possono,  tuttavia,  gli  interessati  chiedere che il giudizio di
ordinariato  sia  anticipato:  ed  in tal caso sara' tenuto conto del
servizio  prestato  anteriormente  all'inizio  del triennio di cui al
primo comma del presente articolo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 aprile 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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