Legge Ordinaria n. 307 del 09/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1950)
Rifornimento idrico delle Isole minori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'approvvigionamento  idrico  della  popolazione delle Isole minori
indicate nell'allegato A e' a carico dello Stato.
  La   gestione  relativa  e'  devoluta  all'Alto  Commissariato  per
l'igiene  e  la  sanita'  pubblica;  la  provvista  ed  il  trasporto
dell'acqua  sono  effettuati dal Ministero della difesa - Servizi per
la marina militare.
  Il  Ministero  dell'interno provvede al rimborso delle spese per il
rifornimento   idrico  dei  centri  di  raccolta  amministrati  dalla
Direzione generale della pubblica sicurezza e, di concerto con quello
del   tesoro,   stabilisce,  con  proprio  decreto,  l'ammontare  dei
contributi   che   i   singoli   Comuni  interessati  devono  versare
annualmente per il godimento del servizio.
  Al comune di Lampedusa e Linosa e' concesso un contributo annuo per
il funzionamento dell'acquedotto locale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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