Legge Ordinaria n. 314 del 29/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1950)
Modificazione al Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, relativa all'elevazione del limite del credito infruttifero, inscritto in conto corrente postale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo   comma   dell'art.   113   del  Codice  postale  e  delle
telecomunicazioni,  approvato  con regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645, e' sostituito dal seguente:
  "I crediti inferiori a lire 5000 sono infruttiferi. Nella somma che
rappresenta gli interessi non si computano le frazioni di lira".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 aprile 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - SPATARO -
                                                     PELLA - PICCIONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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