Legge Ordinaria n. 316 del 09/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1950)
Concessione di anticipazioni del Tesoro alla gestione mutui per il personale delle Ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Tesoro  dello  Stato  e'  autorizzato a fare anticipazioni alla
Gestione  dei  mutui  al personale delle Ferrovie dello Stato, per la
concessione  di  prestiti  quinquennali alle condizioni vigenti per i
prestiti   accordati   con  le  disponibilita'  del  "Fondo  garanzia
cessioni"  per gli agenti delle Ferrovie dello Stato, entro il limite
massimo   di   lire  cinquanta  milioni  (50.000.000)  per  esercizio
finanziario  a  decorrere  da  quello  1949-50  e limitatamente ad un
quinquennio, all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari
del  Tesoro  ad  anno,  vigente  al  momento  dell'anticipazione.  Le
eventuali  variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni
successive.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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